Gli elettori residenti a Gerusalemme e nei Territori dell’Autoonomia Palestinese, regolarmente iscritti all’A.I.R.E, possono votare per corrispondenza per le Elezioni politiche e per i Referendum salvo che optino per l’esercizio del diritto di voto in Italia secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. Devono invece recarsi presso i seggi elettorali in Italia in occasione delle votazioni Amministrative (Regione, Provincia, Comune) e delle Elezioni Europee.
Anche i cittadini temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche possono chiedere al proprio Comune di votare all’estero per corrispondenza.
Per ulteriori approfondimenti e riferimenti normativi.
Gli elettori residenti in circoscrizioni con almeno tremila residenti iscritti in AIRE eleggono i Com.It.Es. – Comitati degli Italiani all’Estero, Organi rappresentativi della comunità.
Per ulteriori approfondimenti e riferimenti normativi.
Elezioni Politiche
I cittadini italiani residenti all’estero hanno diritto di voto per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché per i referendum popolari abrogativi e confermativi.
In occasione delle elezioni politiche, essi votano nella Circoscrizione Estero per eleggere 12 Deputati e 6 Senatori.
La Circoscrizione Estero è suddivisa in 4 ripartizioni geografiche: a) Europa; b) America Meridionale; c) America Settentrionale e Centrale; d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.
Gli elettori votano per le liste presentate nelle ripartizioni geografiche di rispettiva residenza. In ciascuna ripartizione vengono eletti un Deputato ed un Senatore, mentre i rimanenti seggi sono distribuiti fra le ripartizioni in proporzione al numero dei residenti.
Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani residenti all’estero che abbiano compiuto i 18 (per l’elezione della Camera) ed i 25 (per il Senato) anni d’età, e che siano iscritti nelle liste elettorali che verranno predisposte sulla base di un elenco aggiornato dei residenti all’estero, frutto dell’unificazione dell’AIRE dei Comuni e degli schedari consolari.
Per favorire l’aggiornamento dei dati, la Legge 459 dispone l’obbligo, per gli elettori, di comunicare all’Ufficio consolare i propri dati aggiornati.
I candidati inseriti nelle liste elettorali presentate in ciascuna ripartizione geografica devono essere residenti ed elettori di tale ripartizione.
Il voto dei cittadini italiani residenti all’estero viene espresso per corrispondenza. Entro 18 giorni prima della data delle elezioni, l’Ufficio consolare invia a tutti gli elettori un plico contenente il certificato elettorale; la scheda o le schede elettorali con una busta piccola in cui inserirle, nonché una busta grande preaffrancata recante l’indirizzo dell’Ufficio consolare stesso; le liste dei candidati; un foglio esplicativo sulle modalità del voto; il testo della Legge 459/2001. L’elettore deve spedire le schede votate all’Ufficio consolare entro 10 giorni prima della data delle elezioni. L’Ufficio consolare provvede al rapido invio delle schede in Italia, in modo che lo spoglio possa essere effettuato congiuntamente a quello delle schede votate in territorio nazionale.
Gli elettori che, a 14 giorni dalla data delle elezioni, non abbiano ricevuto il plico elettorale possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Ufficio consolare.
Le Rappresentanze diplomatiche concludono intese con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire che il voto per corrispondenza venga esercitato in condizioni di uguaglianza, libertà e segretezza; e che nessun pregiudizio possa derivarne per il posto di lavoro e per i diritti degli elettori. I cittadini italiani residenti nei Paesi con cui non sia stato possibile concludere tali intese potranno votare esclusivamente facendo rientro in Italia.
Anche lo svolgimento della campagna elettorale verrà regolato da apposite forme di collaborazione con i Governi esteri, la cui mancata instaurazione peraltro, a differenza di quanto accade per le intese di cui sopra, non precluderà l’esercizio del voto per corrispondenza.
I cittadini italiani residenti all’estero non hanno l’obbligo di votare per corrispondenza. La Legge 459 prevede infatti che l’elettore possa optare per l’esercizio del diritto di voto in Italia, rientrando nel territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui è iscritto.
L’elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni. L’opzione è valida per una singola consultazione elettorale o referendaria.
Non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall’elettore che abbia optato per l’esercizio del voto in Italia.
Il voto in Italia resta peraltro la modalità obbligatoria per i cittadini italiani residenti nei Paesi con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese sopra citate, nonché per quelli residenti in Paesi la cui situazione politico-sociale non garantisca, anche temporaneamente, il rispetto delle condizioni oggetto di tali intese. In tali casi, ed inoltre per gli elettori che risiedano in Paesi privi di Rappresentanze diplomatiche italiane, è previsto il diritto al rimborso del 75% delle spese di viaggio per il rientro in Italia. A tal fine, l’elettore dovrà presentare apposita istanza al proprio Ufficio consolare, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.
Elezioni Amministrative
I cittadini italiani iscritti all’AIRE o temporaneamente presenti a Gerusalemme o nei Territori dell’Autonomia Palestinese possono votare per le elezioni amministrative (comunali, provinciali o regionali) e per i referendum regionali esclusivamente recandosi personalmente in Italia a proprie spese.
Elezioni Europee
– ELETTORI NEI PAESI ALDI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA
La normativa relativa all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia non prevede il voto all’estero al di fuori dei Paesi UE. Pertanto, gli elettori italiani, iscritti all’AIRE e residenti a Gerusalemme e nei Territori dell’Autonomia Palestinse, potranno votare solo rientrando in Italia, recandosi presso i seggi istituiti dai Comuni nelle cui liste elettorali risultano iscritti.
A tal fine, ai predetti elettori è spedita, a cura dei comuni di iscrizione elettorale, una cartolina-avviso recante l’indicazione della data della votazione con l’avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che l’esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio in territorio nazionale per recarsi a votare nel Comune di iscrizione elettorale.
Informativa sulla protezione dei dati personali
In seguito all´entrata in vigore del regolamento UE 2016/679 in materia di Protezione dei dati Personali, si pubblicano le nuove informative sul trattamento dei dati presso il consolato: