Assistenza sanitaria per temporaneo rientro in Italia
I cittadini italiani residenti all’estero, e regolarmente iscritti all’anagrafe consolare, che si recano in Italia per turismo hanno diritto gratuitamente, ai sensi dell’art. 19, comma 6, legge 23.12.1978, n. 833, all’assistenza ospedaliera urgente, limitatamente alle prestazioni in forma diretta nei presidi ospedalieri pubblici e nelle istituzioni convenzionate (comprese le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate tramite il Pronto soccorso). A norma dell’art 2, comma 2 del DM Sanità-Tesoro del 1.2.1996 2.
Il Ministero della Salute, con Nota n. 2561 del 13 aprile 2016, ha confermato che, vista la chiara e inequivoca normativa appena richiamata, la condizione di emigrato puo’ e deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare alla competente ASL, con la quale il cittadino autocertifica:
– di essere nato in Italia e successivamente espatriato per raggioni lavorative, di possedere la cittadinanza italiana, nonche’ di risiedere all’estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE.
Pertanto la condizione di emigrato non deve piu’ essere attestata dal Consolato ma puo’ essere piu’ semplicemente autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva presso le ASL di competenza.