Il Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020, cosiddetto “Decreto Cura Italia”, come convertito in legge con emendamenti con L. 27 del 24 aprile 2020 dispone quanto segue:
Proroga validità passaporti, carte d’identità e patenti di guida (art 104)
La validità dei documenti di riconoscimento e d’identità, rilasciati da Amministrazioni pubbliche italiane, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, vale a dire del 17.3.2020, è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
Inoltre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in applicazione dell’art. 103 del predetto Decreto Legge, ha prorogato la validità delle patenti di guida italiane, in scadenza dal 31.01.2020, fino al 31.08.2020.
Proroga validità dei permessi di soggiorno per stranieri (art.103, c.2-quater):
I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31.8.2020.
Sono prorogati fino al 31.8.2020 anche la validità dei nulla osta rilasciati per visto stagionale di cui al c.2 dell’art.24 del D.L.vo n.286/98, per il ricongiungimento familiare di cui agli artt.28, 29 e 29-bis del D.L.vo n.286/98, e per casi particolari di cui agli articoli 27 e ss. del D.L.vo n.286/98 tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.
Periodo di permanenza con o in esenzione di visto per cittadini stranieri
E’ stato inoltre disposto, per quanto riguarda gli stranieri entrati in Italia con visto o in esenzione dal visto, che la permanenza del soggiorno in Italia oltre il termine del periodo consentito determinata da cause di forza maggiore, non comporta l’adempimento di ulteriori formalità e non potrà arrecare pregiudizio alla posizione dei diretti interessati. Resta immutato l’obbligo per gli stranieri di abbandonare il territorio nazionale non appena gli attuali impedimenti saranno superati.
Per approfondimenti:
D.L. 18/2020 come convertito in legge con emendamenti con L. 27 del 24 aprile 2020