Il 5 giugno scorso è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge 20 maggio 2016, n. 76 (pubblicata nella G.U. del 21 maggio 2016 n.118) sulle unioni civili tra persone delle stesso sesso e le convivenze di fatto.
La legge disciplina, da un lato, il legame fra due persone dello stesso sesso, denominato “unione civile” e, dall’altro, la convivenza di fatto tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso.
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Unioni civili
L’Unione civile costituisce una formazione sociale tra persone dello stesso sesso dalla quale deriva una variazione dello stato civile delle parti.
Il cittadino italiano che intende costituire all’estero un’unione civile può, quindi, rivolgersi all’Ufficio consolare italiano competente per residenza. Contestualmente alla costituzione dell’unione civile, le due parti possono eventualmente rendere le dichiarazioni relative alla scelta del cognome comune e/o al regime patrimoniale dei beni.
Le unioni civili costituite presso l’Ufficio consolare italiano sono trascritte negli archivi dello stato civile del Comune di iscrizione AIRE.
Si ricorda che ai sensi della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, l’autorità consolare italiana può svolgere le funzioni di ufficiale dello stato civile in quanto non ostino le leggi e i regolamenti dello Stato di accreditamento. Pertanto non sempre è possibile procedere alla costituzione di unioni civili all’estero.
E’ possibile la trascrizione in Italia degli atti di matrimonio tra persone dello stesso sesso (o di istituto analogo) costituiti di fronte alle autorità straniere in cui almeno una delle parti sia di cittadinanza italiana. Essi producono nell’ordinamento italiano gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge n. 76/2016.
La richiesta di trascrizione deve essere presentata all’Ufficio consolare italiano all’estero della circoscrizione di residenza.
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Convivenze di fatto
La convivenza di fatto regolata dalla legge n. 76/2016 ha una natura diversa dalle unioni civili e non modifica lo stato civile delle parti ma è disciplinata esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento anagrafico.
Il cittadino italiano residente all’estero può dichiarare la “convivenza di fatto” con persona dello stesso sesso o di sesso diverso residente allo stesso indirizzo estero presso l’Ufficio consolare competente per residenza. In seguito alla trasmissione della dichiarazione di “convivenza di fatto”, il Comune italiano potrà rilasciare una certificazione di istituzione di famiglia anagrafica.
Presso l’Ufficio consolare il cittadino italiano residente all’estero può stipulare il “contratto di convivenza” previsto dal comma 50 della legge n. 76/2016 o chiedere l’autenticazione delle sottoscrizioni in calce al contratto stesso. Il contratto di convivenza ha contenuto esclusivamente patrimoniale ed è regolato dalla legge italiana solo se i contraenti sono entrambi cittadini italiani o risiedono in Italia; se i due contraenti hanno diversa nazionalità e risiedono in un Paese estero, la legge applicabile sarà quella di tale Paese.