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Acquisto della Cittadinanza per ”beneficio di legge”: recenti modifiche art. 4 comma 1-bis, lettera b della Legge 5 febbraio 1992, n. 91

Si avvisa la gentile utenza che la legge di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha apportato alcune modifiche alle norme che regolano la registrazione degli atti di nascita dei minori nati dopo il 24 maggio 2025 (art. 4 comma 1 bis, lettera b della Legge 5 febbraio 1992, n.91). Nello specifico:

le dichiarazioni rese dai genitori – di cui almeno uno cittadino per nascita – ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge n. 91/1992, dal 1 gennaio 2026 possono essere presentate entro tre anni (e non più entro un anno) dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano. La normativa ha quindi esteso di due anni il termine entro cui la dichiarazione può essere presentata.
Inoltre, per tutte le richieste di trascrizione per “beneficio di legge” pervenute dal 1 gennaio 2026 (sia per i nati dal 24 maggio 2025 che per i figli minori alla data di entrata in vigore del Decreto Legge) non sarà più richiesto il pagamento del contributo di €250 previsto dall’articolo 9-bis della Legge n. 91/1992. L’istanza e la sua trattazione saranno quindi gratuite. Per tutte le istanze, invece, già ricevute e/o avviate entro il 31 dicembre 2025, si applicherà il contributo di € 250.