Ai sensi del DPR 395/2003 art 16, la candidatura non è ammessa:
- quando il candidato è minorenne;
- quando la candidatura è presentata per più liste;
- quando il candidato non è residente nella circoscrizione consolare;
- quando manca la dichiarazione di accettazione della candidatura.
Ai sensi del DPR 395/2003, art 6, sono eleggibili i cittadini italiani:
- residenti nella circoscrizione consolare;
- candidati in una (e in una sola) delle liste presentate (e in una sola circoscrizione);
- iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’art. 5 comma 1 della Legge 459/2001;
- in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative, ovvero i requisiti previsti dall’articolo 55 (Elettorato passivo), comma 1, del D.lgs. 267/2000, ovvero aver compiuto il diciottesimo anno di età, nel giorno fissato per la votazione
Non sono eleggibili:
- i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all’estero, ivi compresi il personale a contratto;
- coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati;
- gli amministratori e i legali rappresentanti (in base all’atto costitutivo e allo statuto) di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato;
- gli amministratori e i legali rappresentanti (in base all’atto costitutivo e allo statuto) dei comitati per l’assistenza che ricevono finanziamenti pubblici;
- coloro che sono indicati negli articoli 60 (Ineleggibilità) e 61 (Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia) del D.lgs. 267/2000;
- coloro per cui ricorrono le condizioni previste dagli articoli 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità) del D.lgs. 235/2012;
- coloro che sono stati già componenti del medesimo Comitato per due mandati consecutivi.