{"id":2843,"date":"2024-02-20T10:21:19","date_gmt":"2024-02-20T08:21:19","guid":{"rendered":"https:\/\/consgerusalemme.esteri.it\/?page_id=2843"},"modified":"2024-02-20T10:21:19","modified_gmt":"2024-02-20T08:21:19","slug":"unioni-civili-convivenze-di-fatto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consgerusalemme.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/unioni-civili-convivenze-di-fatto\/","title":{"rendered":"Unioni Civili &#8211; Convivenze di fatto"},"content":{"rendered":"<p>Il 5 giugno scorso \u00e8 entrata in vigore nell\u2019ordinamento italiano la legge 20 maggio 2016, n. 76 (pubblicata nella G.U. del 21 maggio 2016 n.118) sulle unioni civili tra persone delle stesso sesso e le convivenze di fatto.<\/p>\n<p>La legge disciplina, da un lato, il legame fra due persone dello stesso sesso, denominato &#8220;unione civile&#8221; e, dall\u2019altro, la convivenza di fatto tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso.<\/p>\n<ol>\n<li>\n<h5><strong> Unioni civili<\/strong><\/h5>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019Unione civile costituisce una formazione sociale tra persone dello stesso sesso dalla quale deriva una variazione dello stato civile delle parti.<\/p>\n<p>Il cittadino italiano che intende costituire all\u2019estero un\u2019unione civile pu\u00f2, quindi, rivolgersi all\u2019Ufficio consolare italiano competente per residenza. Contestualmente alla costituzione dell\u2019unione civile, le due parti possono eventualmente rendere le dichiarazioni relative alla scelta del cognome comune e\/o al regime patrimoniale dei beni.<\/p>\n<p>Le unioni civili costituite presso l\u2019Ufficio consolare italiano sono trascritte negli archivi dello stato civile del Comune di iscrizione AIRE.<\/p>\n<p>Si ricorda che ai sensi della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, l\u2019autorit\u00e0 consolare italiana pu\u00f2 svolgere le funzioni di ufficiale dello stato civile in quanto non ostino le leggi e i regolamenti dello Stato di accreditamento. Pertanto non sempre \u00e8 possibile procedere alla costituzione di unioni civili all\u2019estero.<\/p>\n<p>E\u2019 possibile la trascrizione in Italia degli atti di matrimonio tra persone dello stesso sesso (o di istituto analogo) costituiti di fronte alle autorit\u00e0 straniere in cui almeno una delle parti sia di cittadinanza italiana. Essi producono nell\u2019ordinamento italiano gli effetti dell\u2019unione civile regolata dalla legge n. 76\/2016.<\/p>\n<p>La richiesta di trascrizione deve essere presentata all\u2019Ufficio consolare italiano all\u2019estero della circoscrizione di residenza.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>\n<h5><strong> Convivenze di fatto<\/strong><\/h5>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>La convivenza di fatto regolata dalla legge n. 76\/2016 ha una natura diversa dalle unioni civili e non modifica lo stato civile delle parti ma \u00e8 disciplinata esclusivamente nell\u2019ambito dell\u2019ordinamento anagrafico.<\/p>\n<p>Il cittadino italiano residente all\u2019estero pu\u00f2 dichiarare la \u201cconvivenza di fatto\u201d con persona dello stesso sesso o di sesso diverso residente allo stesso indirizzo estero presso l\u2019Ufficio consolare competente per residenza. In seguito alla trasmissione della dichiarazione di \u201cconvivenza di fatto\u201d, il Comune italiano potr\u00e0 rilasciare una certificazione di istituzione di famiglia anagrafica.<\/p>\n<p>Presso l\u2019Ufficio consolare il cittadino italiano residente all\u2019estero pu\u00f2 stipulare il \u201ccontratto di convivenza\u201d previsto dal comma 50 della legge n. 76\/2016 o chiedere l\u2019autenticazione delle sottoscrizioni in calce al contratto stesso. Il contratto di convivenza ha contenuto esclusivamente patrimoniale ed \u00e8 regolato dalla legge italiana solo se i contraenti sono entrambi cittadini italiani o risiedono in Italia; se i due contraenti hanno diversa nazionalit\u00e0 e risiedono in un Paese estero, la legge applicabile sar\u00e0 quella di tale Paese.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Il 5 giugno scorso \u00e8 entrata in vigore nell\u2019ordinamento italiano la legge 20 maggio 2016, n. 76 (pubblicata nella G.U. del 21 maggio 2016 n.118) sulle unioni civili tra persone delle stesso sesso e le convivenze di fatto. 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