{"id":2696,"date":"2024-02-07T16:08:11","date_gmt":"2024-02-07T14:08:11","guid":{"rendered":"https:\/\/consgerusalemme.esteri.it\/?page_id=2696"},"modified":"2025-08-03T21:36:04","modified_gmt":"2025-08-03T18:36:04","slug":"cittadinanza-per-discendenza-iure-sanguinis","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consgerusalemme.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-discendenza-iure-sanguinis\/","title":{"rendered":"Cittadinanza per discendenza \u2013 Iure Sanguinis"},"content":{"rendered":"<p><em>Pagina in aggiornamento a seguito dell\u2019entrata in vigore del D.L. 28 marzo 2025, n. 36 \u201cDisposizioni urgenti in materia di cittadinanza\u201d, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74.<\/em><\/p>\n<p><em>Per informazioni sulla nuova normativa:<\/em><\/p>\n<p><em>https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/cittadinanza\/<\/em><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0 PREMESSA<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019art. 1 della legge n. 91\/92 stabilisce che \u00e8 cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.<\/p>\n<p>Il <strong>criterio<\/strong> alla base del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana per discendenza \u00e8 quello della <strong>continuit\u00e0 della \u201clinea di sangue\u201d<\/strong> dal primo avo italiano emigrato all\u2019estero dall\u2019Italia fino al richiedente (\u201ciure sanguinis\u201d).<\/p>\n<p>La cittadinanza italiana viene infatti trasmessa dall\u2019ascendente italiano(a) ai figli, in concatenazione, senza limiti di generazioni, ma con alcune limitazioni per quanto riguarda la discendenza materna (v. sotto).<\/p>\n<p><strong>2. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA<\/strong><\/p>\n<p>Raccogli i seguenti documenti in originale:<\/p>\n<p><strong>Documenti riguardanti l\u2019ascendente emigrato all\u2019estero dall\u2019Italia (dante causa):<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong>Certificato di nascita in originale (Estratto dell\u2019atto di nascita) del dante causa (antenato italiano che ha dato origine al diritto alla cittadinanza), completo di generalit\u00e0 dei genitori<\/strong> (N.B.: il certificato deve riportare anche il cognome da nubile della madre). Questo documento dovr\u00e0 essere richiesto dall\u2019interessato al Comune italiano di nascita dell\u2019ascendente. Nel caso in cui il Comune dovesse informare l\u2019interessato dell\u2019impossibilit\u00e0 dell\u2019emissione dell\u2019Estratto dell\u2019atto di nascita, dovuto al fatto che i registri anagrafici non erano ancora in uso all\u2019epoca della nascita dell\u2019antenato, l\u2019interessato dovr\u00e0 presentare un documento in cui il Comune attesti l\u2019inesistenza del registro e, in sostituzione al menzionato documento, si potr\u00e0 presentare il Certificato di Battesimo rilasciato dalla Parrocchia locale, che contenga il riconoscimento da parte della Curia Vescovile competente per la Parrocchia di emissione, o il Certificato di Nascita in originale rilasciato dalla Comunit\u00e0 Ebraica locale.<\/li>\n<li><strong>Certificato di non naturalizzazione<\/strong>. Si tratta di un certificato rilasciato dalle competenti Autorit\u00e0 dello Stato estero di emigrazione (solitamente Ministero della Giustizia o Ministero dell\u2019Interno) attestante che l\u2019avo italiano a suo tempo emigrato dall\u2019Italia non acquist\u00f2 la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dei propri figli (ossia del richiedente o dei suoi ascendenti). Il documento andr\u00e0 tradotto e legalizzato\/apostillato (vedere la sezione &#8220;<a href=\"https:\/\/consgerusalemme.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/traduzione-e-legalizzazione-dei-documenti\/\">Traduzione e legalizzazione dei documenti<\/a>&#8220;).<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Attenzione!<\/strong><\/p>\n<p>a) L\u2019eventuale naturalizzazione dell\u2019ascendente italiano non impedisce la trasmissione della cittadinanza, a condizione che la naturalizzazione sia avvenuta dopo la nascita dei figli. In questo caso si dovr\u00e0 presentare il \u201cCertificato di Naturalizzazione\u201d in originale, con Apostille\/legalizzato, in seguito debitamente tradotto in italiano da un traduttore e con Apostille\/legalizzazione sulla traduzione.<\/p>\n<p>b) Nel caso in cui l\u2019ascendente italiano abbia risieduto in Paesi diversi, sar\u00e0 necessario presentare un certificato di non naturalizzazione rilasciato dalle autorit\u00e0 di tutti i Paesi nei quali abbia eventualmente risieduto. L\u2019interessato potr\u00e0 rivolgersi al Consolato italiano competente per il luogo di rilascio del documento, il quale fornir\u00e0 le istruzioni circa la legalizzazione e la traduzione degli atti richiesti.<\/p>\n<p><strong>Certificati di matrimonio e di morte:<\/strong><\/p>\n<p>Se il matrimonio \u00e8 stato celebrato in Italia, sar\u00e0 necessario presentare l\u2019Estratto dell\u2019atto di matrimonio, in originale, rilasciato dal competente Comune.<\/p>\n<p>Nel caso in cui l\u2019ascendente italiano si sia sposato pi\u00f9 volte sar\u00e0 necessario presentare il primo certificato di matrimonio, il certificato di morte del primo coniuge (o eventuale divorzio) e il certificato del secondo matrimonio, e cos\u00ec via.<\/p>\n<p>Se il matrimonio o la morte si sono verificati in paesi terzi, sar\u00e0 necessario produrre i rispettivi certificati emessi dalle autorit\u00e0 competenti del Paese in cui sono stati originariamente registrati.<\/p>\n<p><strong>Documenti riguardanti gli ascendenti di origine italiana del richiedente:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong>Certificati di nascita, matrimonio e morte.<\/strong> Tutti i documenti dovranno essere tradotti in italiano e apostillati\/legalizzati. Nel caso in cui qualche atto di stato civile non sia reperibile, questo potr\u00e0 essere sostituito da certificato emesso con mandato giudiziario, opportunamente apostillato, insieme con il processo di ricostruzione giudiziaria dell\u2019atto, anch\u2019esso apostillato\/legalizzato e accompagnato da relativa traduzione apostillata\/legalizzata. Non \u00e8 possibile accettare un documento di inesistenza dell\u2019atto perch\u00e9 questo tipo di documento non ha validit\u00e0 per lo Stato italiano.<\/li>\n<\/ol>\n<p>N.B.: Non \u00e8 necessaria la presentazione anche degli atti di nascita e morte di coniugi degli ascendenti nella linea di trasmissione della cittadinanza.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>Certificato di non naturalizzazione<\/strong> (v. supra). Il documento deve essere richiesto alle competenti Autorit\u00e0 dello Stato estero di residenza anche per eventuali ascendenti di origine italiana lungo la linea di trasmissione della cittadinanza (solitamente Ministero della Giustizia o Ministero dell\u2019Interno). Tale documento \u00e8 richiesto per attestare la non interruzione del vincolo di sangue a causa dell\u2019eventuale acquisto della cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dei figli (ossia del richiedente o dei suoi ascendenti). Il documento andr\u00e0 tradotto e legalizzato\/apostillato.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Documenti riguardanti il richiedente:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Copia dell\u2019atto di nascita, tradotto in italiano e apostillato\/legalizzato.<\/li>\n<li>Se coniugato, atto integrale di matrimonio, tradotto in italiano e apostillato\/legalizzato.<\/li>\n<li>Se esistono figli minori, atto integrale di nascita, tradotto in italiano e apostillato\/legalizzato.<\/li>\n<li>Estratto anagrafico.<\/li>\n<li>Passaporto.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Attenzione!<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Nel caso in cui dovessero sorgere dubbi in fase di analisi della documentazione, il Consolato si riserva la possibilit\u00e0 di richiedere documenti complementari o pi\u00f9 recenti.<\/li>\n<li>In caso di prenotazione per gruppo familiare, un familiare dovr\u00e0 presentare tutta la documentazione originale a partire dall\u2019antenato italiano e, gli altri parenti, la documentazione personale e la copia dei certificati italiani del dante causa (nascita e eventuale matrimonio).<\/li>\n<li>In caso di atti di antenati gi\u00e0 depositati presso questo Consolato e conformi alle disposizioni attuali non sar\u00e0 necessario presentarli nuovamente, tranne la copia dei certificati italiani del dante causa (nascita ed eventuale matrimonio). Per utilizzare la documentazione risultante agli atti del Consolato, \u00e8 necessaria la presentazione dell\u2019autorizzazione di chi li ha depositati.<\/li>\n<li>Nel caso in cui un familiare abbia gi\u00e0 ottenuto il riconoscimento della cittadinanza in Italia o presso altre autorit\u00e0 diplomatico-consolare, il nuovo richiedente dovr\u00e0 comunque provvedere a fornire tutta la documentazione a partire dal dante causa.<\/li>\n<li>Si sottolinea che, ferme restando le modalit\u00e0 di accesso civico agli atti disciplinate dalla vigente normativa, in virt\u00f9 delle norme in materia di privacy, non \u00e8 possibile consultare i processi di cittadinanza di parenti nei registri del Consolato.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>3. PRENOTA UN APPUNTAMENTO<\/strong><\/p>\n<p>Raccolta tutta la documentazione, invia una mail a <strong>consolare.gerusalemme@esteri.it<\/strong>, per chiedere un appuntamento, avendo cura di riportare nel testo della mail l\u2019elenco della documentazione necessaria gi\u00e0 in tuo possesso e allegando l\u2019albero genealogico della tua famiglia (utilizzando <a href=\"https:\/\/consgerusalemme.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/albero_genealogico-1.xls\">questo modello<\/a>). Tale albero dovr\u00e0 contenere le informazioni a partire dal dante causa, anche nel caso in cui in questo Consolato esista gi\u00e0 un processo di cittadinanza di familiari. Il nostro personale la esaminer\u00e0 e ti dar\u00e0 un appuntamento per la vidimazione della documentazione.<\/p>\n<p>Il giorno dell\u2019appuntamento dovrai presentarti con tutti i documenti di cui al punto precedente, il tuo passaporto in corso di validit\u00e0 e i contanti per il pagamento della tariffa consolare.<\/p>\n<p><strong>4. PAGAMENTO DELLE TARIFFE CONSOLARI<\/strong><\/p>\n<p>La Legge n. 89\/2014 stabiliva l\u2019obbligo di pagare l\u2019importo corrispondente al valore di 300,00 euro per ogni persona maggiorenne che presenti la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Con decorrenza <strong>dal 1 gennaio 2025<\/strong>, l\u2019art. 1, comma 639 della legge di bilancio 2025 ha stabilito un <strong>incremento<\/strong> del contributo da 300 euro a <strong>600 euro<\/strong>.<\/p>\n<p>Il contributo \u00e8 dovuto per l\u2019analisi della documentazione indipendentemente dal buon esito della pratica. Nel caso in cui il riconoscimento della cittadinanza non vada a buon fine a conclusione dell\u2019istruttoria, l\u2019importo pagato non potr\u00e0 essere rimborsato.<\/p>\n<p>Sono esenti dal pagamento del contributo i figli dei richiedenti che alla data di presentazione della domanda di cittadinanza, nel giorno dell\u2019appuntamento, siano minorenni, cos\u00ec come gli ascendenti gi\u00e0 deceduti o quelli ancora vivi che non richiedano il riconoscimento della cittadinanza.<\/p>\n<p><strong>5. SCADENZE<\/strong><\/p>\n<p>Il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana sar\u00e0 completato entro 730 giorni dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza, come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17\/01\/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18\/03\/2014.<\/p>\n<p><strong>6. DISCENDENZA MATERNA PER I NATI PRIMA DEL 01\/01\/1948<\/strong><\/p>\n<p>Nei casi di discendenza materna, hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana solamente i figli di madre italiana e padre di cittadinanza straniera se nati dopo il 1\u00ba gennaio 1948 oppure i figli nati prima di quella data se hanno padre ignoto (Art. 1 comma 2 Legge 555\/1912 e Art. 7 del Codice Civile del 1865) e i loro discendenti.<\/p>\n<p>Nel caso ci fosse nella linea di trasmissione della cittadinanza un figlio o figlia di donna italiana e padre straniero, avranno diritto al riconoscimento, per via amministrativa attraverso questo Consolato, solamente i figli nati a partire dalla data sopraindicata. I figli nati prima del 01\/01\/1948 potranno richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana attraverso un procedimento giudiziale in Italia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Pagina in aggiornamento a seguito dell\u2019entrata in vigore del D.L. 28 marzo 2025, n. 36 \u201cDisposizioni urgenti in materia di cittadinanza\u201d, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74. 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