{"id":737,"date":"2023-10-05T09:51:30","date_gmt":"2023-10-05T06:51:30","guid":{"rendered":"https:\/\/consgerusalemme.esteri.it\/?page_id=737"},"modified":"2023-10-05T09:51:30","modified_gmt":"2023-10-05T06:51:30","slug":"adoptions","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consgerusalemme.esteri.it\/en\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/adoptions\/","title":{"rendered":"Adoptions"},"content":{"rendered":"<div>\n<p class=\"boxLevel04\">(Consultare sito esteri.it\u00a0<a title=\"informazioni sul sito del Ministero degli Affari Esteri\" href=\"http:\/\/www.esteri.it\/mae\/it\/italiani_nel_mondo\/serviziconsolari\/adozioniinternazionali.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">INFORMAZIONI GENERALI<\/a>)<\/p>\n<p class=\"boxLevel04\">(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. &#8211; Ufficio V)<\/p>\n<p>L&#8217;adozione internazionale \u00e8 l&#8217;adozione di un minore di cittadinanza non italiana, dichiarato adottabile dalle autorit\u00e0 del suo Paese. L&#8217;adozione viene perci\u00f2 fatta in quel Paese, davanti alle autorit\u00e0 e secondo le leggi nazionali ed internazionali ivi vigenti.<br \/>\nIn Italia il Tribunale per i minorenni rilascia un decreto specifico di idoneit\u00e0 o meno a tale tipo di adozione.<br \/>\nPerch\u00e9 una simile adozione possa essere efficace in Italia \u00e8 necessario seguire delle procedure particolari, stabilite dalle leggi italiane ed internazionali. Diversamente l&#8217;adozione straniera non sar\u00e0 ritenuta valida ed il minore non potr\u00e0 nemmeno entrare nel nostro Paese. Per di pi\u00f9, in certi casi, l&#8217;inosservanza delle leggi sull&#8217;adozione costituisce un reato.<\/p>\n<p>La Convenzione de L&#8217;Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale \u00e8 il principale strumento su cui si basano le procedure per l\u2019adozione internazionale: essa rappresenta una garanzia sia per i diritti dei bambini e di chi desidera adottarli sia per sconfiggere qualsiasi traffico di minori che possa instaurarsi a scopo di adozione. L&#8217;Italia ha aderito a questa convenzione ratificandola con la legge 476\/1998, le cui norme hanno modificato la legge 184\/1983.<br \/>\nL&#8217;Autorit\u00e0 centrale italiana per l&#8217;applicazione della Convenzione de L&#8217;Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale \u00e8 la Commissione per le Adozioni Internazionali (C.A.I.).<\/p>\n<p>Gli aspiranti all\u2019adozione che abbiano ottenuto il decreto di idoneit\u00e0 devono conferire l\u2019incarico a curare la procedura di adozione agli Enti autorizzati, che svolgono tutte le pratiche necessarie nel Paese di origine del minore.<br \/>\nAgli Enti sono assegnate tutte le funzioni relative alla procedura di una pratica di adozione internazionale, sia in Italia che all&#8217;estero: dalle prime informazioni rivolte alla coppia, agli adempimenti richiesti nel Paese di origine del minore. Prima dell\u2019entrata in vigore della legge 476\/1998, la coppia che iniziava la procedura di un&#8217;adozione internazionale poteva scegliere se avvalersi o meno di un Ente autorizzato. Con la nuova legge solo gli Enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali sono legittimati ad occuparsi delle pratiche in materia di adozione internazionale, sulla base di precisi requisiti. Il loro intervento \u00e8 pertanto obbligatorio.<\/p>\n<p>Una volta ricevuta dall&#8217;autorit\u00e0 straniera la proposta di incontro con il minore da adottare, l&#8217;Ente autorizzato ne informa gli aspiranti genitori adottivi e li assiste per tutte le visite necessarie.<br \/>\nSe gli incontri della coppia con il minore si concludono positivamente, viene emanato da parte della competente Autorit\u00e0 giudiziaria straniera il provvedimento di adozione. L\u2019Ente autorizzato trasmette successivamente tutti gli atti relativi all\u2019adozione alla Commissione per le Adozioni Internazionali, che ne verifica la correttezza formale e sostanziale.<\/p>\n<p>In caso di esito positivo dei controlli, la Commissione Adozioni Internazionali rilascia la &#8220;autorizzazione nominativa all\u2019ingresso e alla permanenza in Italia del minore adottato&#8221;.<\/p>\n<p>In tale contesto, il compito della nostra rete diplomatico-consolare \u00e8 quello di collaborare, per quanto di competenza, con l&#8217;Ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione (art.32, comma 4, della legge n.184\/1983 come modificata dalla legge n. 476\/1998). Tale attivit\u00e0 pu\u00f2 riguardare legalizzazione e controllo della documentazione, nonch\u00e9 assistenza, laddove necessario, anche attraverso l&#8217;agevolazione dei contatti con le Autorit\u00e0 locali (in particolare in quei Paesi che non hanno ratificato la Convenzione de L\u2019Aja).<\/p>\n<p>Per potere entrare in Italia, il minore adottato deve essere munito di un visto d\u2019ingresso per adozione che viene apposto sul passaporto estero rilasciato dal Paese d&#8217;origine.<br \/>\nAi fini della concessione del visto da parte della rete diplomatico-consolare, \u00e8 necessario che sia pervenuta l\u2019autorizzazione all&#8217;ingresso ed alla permanenza in Italia del minore della Commissione per le Adozioni Internazionali. La pratica di visto viene evasa nel minor tempo possibile, per venire incontro alle esigenze della coppia. L&#8217;effettivo rilascio del visto \u00e8 tuttavia subordinato ai tempi tecnici di trattazione.<br \/>\nAi sensi dell&#8217;art. 33 della legge 184\/1983, come modificata dalla legge 476\/1998, \u00e8 fatto divieto alle Autorit\u00e0 consolari di concedere a minori stranieri il visto d&#8217;ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione al di fuori delle ipotesi previste dalla legge stessa e senza la previa autorizzazione della Commissione per le Adozioni Internazionali.<\/p>\n<p>Adozione da parte di coppie italiane residenti all&#8217;estero.<br \/>\nL&#8217;adozione pronunciata dall&#8217;Autorit\u00e0 competente di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia dal Tribunale per i Minorenni, purch\u00e9 conforme ai principi della Convenzione (art. 36 della legge n.184\/1983). Il Tribunale per i Minorenni competente \u00e8 quello del luogo di ultima residenza della coppia o, nel caso in cui non sia possibile stabilire quale sia stata l&#8217;ultima residenza, quello di Roma.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"(Consultare sito esteri.it\u00a0INFORMAZIONI GENERALI) (Ufficio di Riferimento: D.G.IT. &#8211; Ufficio V) L&#8217;adozione internazionale \u00e8 l&#8217;adozione di un minore di cittadinanza non italiana, dichiarato adottabile dalle autorit\u00e0 del suo Paese. L&#8217;adozione viene perci\u00f2 fatta in quel Paese, davanti alle autorit\u00e0 e secondo le leggi nazionali ed internazionali ivi vigenti. 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