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Cittadinanza

LA CITTADINANZA ITALIANA: BREVE INTRODUZIONE

Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.

I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:

  • la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello “ius sanguinis”);
  • l’acquisto “iure soli” (per nascita sul territorio) in alcuni casi;
  • la possibilità di cittadinanza multipla;
  • la manifestazione di volontà per acquisto e perdita.

A partire dal 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 91/92) l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente (art. 11 legge n. 91/92), salvo disposizioni di accordi internazionali.

La denuncia da parte dello Stato italiano della Convenzione di Strasburgo del 1963 comporta che, a decorrere dal 4 giugno 2010, non si verifichi più la perdita automatica della cittadinanza italiana per i cittadini che si naturalizzano nei Paesi firmatari della stessa (a seguito della denuncia di Svezia, Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo, risultano attualmente firmatari l’Austria, la Danimarca, la Norvegia e i Paesi Bassi).

Acquisto della cittadinanza

In questo sito vengono fornite informazioni relative ai casi più comuni che si verificano a Gerusalemme e, più in particolare, alla

cittadinanza per discendenza “jure sanguinis”

cittadinanza per matrimonio o unione civile con un cittadino/a italiano/a

Per tutte le altre fattispecie si suggerisce di consultare il Sito Web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Italiana alla voce cittadinanza.

ATTENZIONE!
A decorrere dal 5 ottobre 2018 – ai sensi dell’art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132 – il contributo, al cui pagamento sono soggette le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, è di importo pari a 250 euro.
A decorrere dal 4 dicembre 2018 (legge 1 dicembre 2018, n. 132) è condizione indispensabile per il riconoscimento della cittadinanza italiana, ai sensi degli artt. 5 (cittadinanza per matrimonio) e 9 (per servizio, per almeno cinque anni, anche all’estero per lo Stato Italiano) della L. 91/92, il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue. L’accertamento di detto requisito va effettuato attraverso l’acquisizione di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario oppure di una certificazione rilasciata da un ente certificatore.
Al momento possono considerarsi enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):
• l’Università per stranieri di Siena,
• l’Università per stranieri di Perugia,
• l’Università Roma Tre,
• la Società Dante Alighieri.
Potranno, pertanto, essere considerate valide ai sensi della norma citata le certificazioni di livello non inferiore a B1 rilasciate dai suddetti enti.
Per conoscere gli Istituti abilitati al rilascio della suddetta certificazione prego consultare la pagina web dedicata del portale della lingua Italiana.

Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 della L. 91/92 è di quarantotto (48) mesi dalla data di presentazione della domanda.

INFORMAZIONI GENERALI