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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

Per informazioni più dettagliate in merito si suggerisce di consultare le seguenti sezioni:

– Anagrafe e AIRE

– Cambio Comune di iscrizione AIRE

– Rientro definitivo in Italia

– Rimpatrio masserizie

Anagrafe e AIRE

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’UE; la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni; la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra UE; per i dettagli consultate la sezione Autoveicoli – Patente di guida).

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi; quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;i lavoratori stagionali; i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963; i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

ATTENZIONE: I cittadini italiani che si trovino temporaneamente a Gerusalemme o in Palestina sono tenuti a comunicarlo al nella Circoscrizione del Consolato Generale d’Italia secondo le istruzioni disponibili alla seguente pagina.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari) va allegata documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.). Qualora la richiesta non sia presentata personalmente va altresì allegata una copia del documento d’identità del richiedente.

L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.

ATTENZIONE: la richiesta di iscrizione all’AIRE per i figli minori deve essere firmata da entrambi i genitori.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è GRATUITA.

L’iscrizione avviene tramite il portale Fast It. Effettuata la registrazione, si potrà richiedere l’iscrizione all’AIRE, seguendo la procedura guidata.

Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 la data ultima per accedere al portale dei servizi consolari “Fast It” anche con credenziali semplici, diverse da  SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Chi si è registrato prima di tale data potrà continuare ad utilizzare le credenziali di accesso di cui dispone fino al 31 marzo 2024.

DECORRENZA DELLA DATA D’ISCRIZIONE

In base al Decreto Legge 25 marzo 2019 n. 22 (c.d. “Decreto Brexit”) tutte le iscrizioni AIRE, effettuate dai comuni in base a domande presentate agli uffici consolari a partire dal 26 marzo 2019, avranno decorrenza dalla data di presentazione della domanda, purchè completa.
Si tratta di un’importante novità in termini di celerità procedurale e maggiore certezza, che allinea il regime applicabile agli italiani all’estero a quello già previsto per le iscrizioni nell’anagrafe della popolazione residente: in tal modo, è stata introdotta una rilevante semplificazione nel rapporto tra amministrazione e cittadini residenti all’estero.

Cambio comune di iscrizione AIRE

L’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dal cittadino.
L’interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
– il trasferimento della propria residenza o abitazione;
– le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
– la perdita della cittadinanza italiana.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

ATTENZIONE – Il “Certificato d’iscrizione A.I.R.E.” può essere emesso unicamente dal Comune italiano d’iscrizione A.I.R.E. Occorre pertanto inviarne richiesta a tale Comune.

La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:

per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rientro definitivo in Italia; per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo; per perdita della cittadinanza italiana.

Scarica il modulo per iscriverti all’AIRE 

Il Portale Fast It

La APP “mAPPamondo consolare” è distribuita negli appositi store dei gestori dei due principali sistemi operativi per dispositivi mobili, Apple Store (per i dispositivi iOS, al link https://apps.apple.com/it/app/mappamondo-consolare/id1465893831) e Google Play Store (per i dispositivi Android, al link https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.mappamondoConsolare) ed
è scaricabile gratuitamente dagli utenti.

Rientro definitivo in Italia

  • I cittadini iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.
  • Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente).
  • È cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.

La cancellazione dall’Aire per rimpatrio può avvenire soltanto in seguito alla conferma dell’iscrizione del cittadino presso l’APR da parte del Comune italiano, che ripristina la residenza anagrafica e l’iscrizione nell’elenco degli elettori nel territorio della Repubblica e ne dà comunicazione all’Ufficio consolare.

Rimpatrio masserizie

Informazioni Generali

Ai cittadini italiani iscritti all’ A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) da almeno dodici mesi, che intendono rientrare definitivamente in Italia è consentita l’importazione, in franchigia doganale nel territorio della Repubblica, delle proprie masserizie (effetti personali, arredi, veicoli, apparecchi radiofonici, televisori ed impianti HI-FI – indicando marca, modello e numero di matricola dell’apparecchio – utensili e strumenti necessari alla professione, nonché’ degli altri oggetti d’uso domestico).

Le masserizie da importare in Italia in esenzione doganale devono essere possedute ed usate dal richiedente e devono essere destinate ad esclusivo uso personale.

È vietata, in esenzione doganale, l’importazione di beni per fini diversi.

Il connazionale ha l’obbligo di iscriversi al Comune di residenza entro 6 mesi dal rientro.

Il rientro delle masserizie deve avvenire entro 12 mesi dalla data dichiarata come ultimo giorno di residenza all’estero e deve avere come destinazione l’indirizzo di residenza che l’interessato ha fissato in Italia al suo rientro.

Il Consolato potrà rilasciare una dichiarazione di rimpatrio attestante il possesso dei requisiti richiesti (periodo di permanenza all’estero e rimpatrio definitivo) da presentare alle Autorità Doganali in Italia. Per la dichiarazione consolare di rimpatrio, che é gratuita, l’interessato dovrà contattare, con almeno un mese di anticipo, il Consolato al seguente indirizzo di posta elettronica consolare.gerusalemme@esteri.it, fornendo i seguenti documenti compilati ove richiesti:

  • Passaporto Italiano
  • Visto o passaporto israeliano
  • Dichiarazione di Rimpatrio
  • Elenco Masserizie in doppia lingua italiana e inglese
  • Biglietto aereo

Cambio Comune di iscrizione AIRE

Il Comune di iscrizione all’AIRE corrisponde all’ultimo Comune di residenza IN ITALIA.

Per i nati all’estero che non hanno mai vissuto in Italia corrisponde al Comune in Italia che ha trascritto l’atto di nascita.

È possibile cambiare il Comune di iscrizione AIRE solo su richiesta dell’interessato che abbia membri del proprio nucleo familiare (esclusivamente marito/moglie e/o figli) iscritti all’A.I.R.E. o all’Anagrafe della Popolazione Residente A.P.R. del nuovo Comune di scelta. Non sono ammesse altre motivazioni.

ATTENZIONE: Le richieste di cambiamento che vengono fatte in base ad altri motivi (tipicamente, in seguito all’acquisto di un immobile in Italia in un Comune diverso da quello di iscrizione A.I.R.E.) non soddisfano i requisiti e pertanto, mancando di presupposto giuridico, non potranno essere accettate dal Comune italiano.

Chi soddisfa i requisiti di legge deve far pervenire al Consolato Generale d’Italia in Gerusalemme il modulo apposito, indicando le motivazioni della richiesta di cambiamento e allegando un documento di identità che riporti la firma del richiedente.

All’avvenuto cambiamento del Comune AIRE il connazionale ne sarà informato tramite una lettera di conferma inviata dal nuovo Comune di scelta.

Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.